La presente informativa è rivolta a tutti i soggetti che si rapportano con Massimi Aurelio e Figli S.r.l. e
sono legittimati alla segnalazione di eventuali illeciti aziendali in cui fossero direttamente coinvolti o di
cui fossero venuti a conoscenza.
La presente informativa ha lo scopo di informare i potenziali soggetti segnalanti in maniera chiara e
sintetica sul canale di segnalazione messo a disposizione per il cd. whistleblowing, sul suo meccanismo
di funzionamento, sull’iter procedurale e sui termini di riscontro e sull’osservanza delle disposizioni in
materia da parte della Società.
L’informativa è messa a disposizione ed a conoscenza dei potenziali interessati, attraverso: pubblicazione
sul sito www.massimiecologia.it così da esser resa ai soggetti esterni e messa a disposizione dei lavoratori
di Massimi Aurelio e Figli S.r.l.; affissione nelle bacheche aziendali di tutte le strutture della Società;
Massimi Aurelio e Figli s.r.l. si riserva il diritto, a sua discrezione, di cambiare, modificare, aggiungere o
rimuovere qualsiasi parte della presente informativa ed in qualsiasi momento.
Al fine di facilitare la verifica di eventuali cambiamenti, l’informativa conterrà l’indicazione della data di
aggiornamento.
2. Canali di segnalazione
I canali previsti dalla normativa di riferimento sono i seguenti:
- interno (nell’ambito del contesto lavorativo);
- esterno (ANAC);
- divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di
raggiungere un numero elevato di persone);
- denuncia all’Autorità Giudiziaria o contabile._
In via prioritaria, i segnalanti sono incoraggiati ad utilizzare il canale interno e, solo al ricorrere di
certe condizioni, possono effettuare una segnalazione esterna o una divulgazione pubblica.
Canale interno (nell’ambito del contesto lavorativo)
Al fine di favorire la ricezione di segnalazioni tramite canale interno, Massimi Aurelio e Figli S.r.l.
mette a disposizione dei dipendenti e degli stakeholder esterni un ampio ventaglio di canali di
comunicazione, fruibile sia via posta che tramite piattaforma informatica.
Segnalazione a mezzo posta
Nel caso in cui il segnalante intenda utilizzare il canale effettuare una segnalazione scritta, deve indirizzare
la comunicazione a: c.a. Ufficio Segnalazioni – Via Praga n. 23 – 00055 Ladispoli (RM) Massimi
Aurelio e Figli S.r.l. Whistleblowing – RISERVATO/CONFIDENZIALE
La corrispondenza sarà aperta unicamente dal componente delegato di US/OdV, formalmente incaricato
per la gestione del canale. Oltre ad un obbligo di riservatezza, imposto dal ruolo, il componente delegato
per la gestione del canale è tenuto al puntuale rispetto delle cautele progettate per garantire la riservatezza
del segnalante.
Piattaforma informatica
La piattaforma informatica è accessibile mediante link diretto comunicato a tutto il personale.
Una volta effettuato l’accesso sarà possibile inserire la propria segnalazione mediante semplice
compilazione del form prestabilito.
La piattaforma informatica offre la massima tutela e protezione dell’identità del segnalante, applicando le
cautele già descritte. In particolare, le segnalazioni effettuate tramite la piattaforma informatica saranno
prese in carico dal solo componente delegato.
Qualora, per necessità di istruttoria, questo debba trasmettere il contenuto della segnalazione, non potrà
in nessun caso rivelare:
- l’identità del segnalante (se dichiarata);
- elementi che consentano di risalire direttamente all’identità del segnalante.
Si ricorda che la tutela del segnalante non può essere garantita qualora sia accertata l’infondatezza ed il
carattere diffamatorio della segnalazione, configurando in tal modo un comportamento doloso del
segnalante.
Canale Esterno (ANAC)
I segnalanti possono utilizzare il canale esterno (ANAC) quando:
- non è prevista nell’ambito del contesto lavorativo l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione
interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto
richiesto dalla legge;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla
stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un
rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo
imminente o palese per il pubblico interesse.
Le modalità di segnalazione sono dettagliatamente riportate nel sito dell’ANAC alla pagina
https://www.anticorruzione.it/- /whistleblowing#p3.
L’ANAC provvede quindi a:
- a dare avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data del
suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante ovvero salvo il caso in
cui l’ANAC ritenga che l’avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell’identità del
segnalante;
- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest’ultima, se necessario,
integrazioni;
- dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- svolgere l’istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e
acquisizione di documenti;
- dare riscontro alla persona segnalante entro 3 mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, 6
mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso,
dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento;
- comunicare alla persona segnalante l’esito finale della segnalazione.
Divulgazione Pubblica
I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:
- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha
effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in
merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo
imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il
rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso
concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato
timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o
coinvolto nella violazione stessa.